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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3659 del 13/02/2020 (Rv. 657054 - 01)

Figlio maggiorenne economicamente autosufficiente - Mantenimento - Ripetizione delle somme versate - Modifica giudiziale delle condizioni del regime post-coniugale - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito – oggettivo.

In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art_ 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Nella specie, le due figlie erano divenute economicamente autosufficienti a seguito del conseguimento della laurea, come previsto dagli accordi economici in sede di divorzio congiunto dei genitori, e pacificamente con i rispettivi matrimoni contratti nel 1994 e 1998, sicché la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva negato la ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento delle figlie prima della modifica delle condizioni a decorrere dal 2006).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3659 del 13/02/2020 (Rv. 657054 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148

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MATRIMONIO

SCIOGLIMENTO