Famiglia - Minore italiano nato all’estero -“Rettificazione” dell’atto di nascita - Indicazione di due donne quali genitori - Esclusione -Fondamento
Stato civile - atti - rettificazione ed annotazioni In genere.
Nel caso di minore concepito mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e nato all'estero, non è accoglibile la domanda di rettificazione dell'atto di nascita volta ad ottenere l'indicazione in qualità di madre del bambino, accanto a quella che l'ha partorito, anche della donna a costei legata in unione civile, poiché in contrasto con l'art. 4, comma 3, della l. n. 40 del 2004, che esclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentite, al di fuori dei casi previsti dalla legge, forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico mediante i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8029 del 22/04/2020 (Rv. 657628 - 01)