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Regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi

Regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi - beni personali preesistenti al matrimonio rimasti tali fino al decesso del titolare perché consistenti in valori mobiliari gestiti separatamente e reinvestiti in modo da perseguirne l’incremento con i loro stessi proventi o attraverso il loro smobilizzo, con piena consapevolezza da parte dell’altro coniuge, ex art. 179 lett. F) c.c., ed esclusione di tali valori mobiliari dalla comunione legale (Corte di Cassazione – Sentenza n. 10855 del 05.05.2010)

Regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi - beni personali  preesistenti al matrimonio rimasti tali fino al decesso del titolare perché consistenti in valori mobiliari gestiti separatamente e reinvestiti in modo da perseguirne l’incremento con i loro stessi proventi o attraverso il loro smobilizzo, con piena consapevolezza da parte dell’altro coniuge, ex art. 179 lett. f) c.c., ed esclusione di tali valori mobiliari dalla comunione legale (Corte di Cassazione – Sentenza n. 10855 del  05.05.2010)

Corte di Cassazione – Sentenza n. 10855 del  05.05.2010


Svolgimento del processo

M. G. B., sposata in seconde nozze con M. M., deceduto l’omissis, ha agito nei confronti di Ma. e S. M., figli di primo letto del defunto, al fine di ottenere il 50% dei titoli e denari depositati dal de cuius in conti e dossier presso il Sanpaolo IMI e Banca Brignone s.p.a. (poi Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino). L’adito Tribunale di Torino, pur affermando l’esistenza del regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi B. e M., ha ritenuto applicabile, nel caso specifico, l’art. 179 lett. f) c.c., e raggiunta la prova della proprietà esclusiva dei titoli e del denaro in capo al de cuius, con trasmissione a favore dei convenuti. Conseguentemente ha rigettato la domanda della B.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 216 del 30.09.2005 / 14.02.2006, ha confermato tale decisione osservando che, in base a risultanze documentali, M. M. nel omissis, prima del matrimonio con la B., aveva la disponibilità esclusiva (beni personali) di ingenti valori mobiliari, prevalentemente investiti in titoli e depositi amministrati presso diversi istituti bancari, in parte anche in denaro, per un importo complessivo di oltre L. 2.000.000.000. Anche dopo il matrimonio con la B., il M. aveva movimentato tale patrimonio mobiliare che, all’atto del decesso, risultava sostanzialmente corrispondente - con un incremento giustificabile, per la sua entità, con i frutti degli investimenti piuttosto che da aggiunte di ulteriori capitali - a quello esistente all’epoca del matrimonio.

Pertanto la Corte torinese ha concluso ritenendo pienamente raggiunta, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate sugli elementi documentali esaminati, la prova dell’esistenza di beni personali in capo a M. M., preesistenti al matrimonio e rimasti tali fino al decesso del titolare perché consistenti in valori mobiliari gestiti separatamente e reinvestiti in modo da perseguirne l’incremento con i loro stessi proventi o attraverso il loro smobilizzo, con piena consapevolezza da parte dell’altro coniuge, ex art. 179 lett. f) c.c., ed esclusione di tali valori mobiliari dalla comunione legale.

La Corte d’appello ha poi ritenuto inammissibile la domanda di Ma. e S. M. volta ad ottenere la loro quota ereditaria sul patrimonio mobiliare morendo dismesso dalla madre V. S., perché fondata su un titolo completamente diverso da quello azionato dalla B..

Avverso tale sentenza M. G. B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Ma. e S. M. hanno resistito con controricorso, svolgendo altresì un motivo di ricorso incidentale.

La San Paolo IMI e la Banca Popolare di Bergamo non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti perché relativi ad impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza (art.335 c.p.c.).

1. Col primo motivo la ricorrente principale B. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 159, 160, 162, 177 lett. a), 179 lett. a) e f), 195 c.c., nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Assume che la Corte d’appello, una volta accertata l’esistenza del regime di comunione legale, avrebbe dovuto ritenere chiusa “in limine” la controversia, posto che le denunce di successione indicavano danaro e acquisto di titoli compiuti in costanza di matrimonio. Pertanto, secondo la ricorrente, gli eredi M. non erano legittimati a sostenere che il danaro, impiegato per gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio, fosse bene personale del de cuius escluso dalla comunione legale ai sensi dell’art. 179 lett. a) e f) c.c.

La ricorrente contesta poi l’applicabilità dell’art. 179 lett. a) al caso de quo, non potendosi qualificare il danaro come bene personale.

Inoltre, sostiene la ricorrente, la Corte d’appello, nel ritenere che la “espressa dichiarazione” di cui all’art. 179 lett. f) c.c. può essere sostituita dalla conoscenza o conoscibilità da parte dell’altro coniuge della provenienza del danaro per l’acquisto del bene, avrebbe non correttamente inteso tale principio giurisprudenziale (affermato da Cass. 18.08.1994, n. 7437), il quale sarebbe valido solo nei rapporti tra coniugi e nel caso di obiettiva certezza che l’acquisto (o reinvestimento) sia frutto di beni (o danari) personali, ma non anche nei rapporti con i terzi, tra i quali rientrerebbero anche gli eredi del de cuius.

La ricorrente conclude il motivo ponendo il seguente (multiplo) quesito di diritto:
- “se, in regime di comunione legale, l’erede del coniuge, che ha formalmente compiuto gli acquisti in costanza di matrimonio, sia legittimato a sostenere, contro l’altro coniuge, l’esclusione dalla comunione legale, sulla base dell’assunto della appartenenza al de cuius del danaro utilizzato per gli acquisti, pur in mancanza della tempestiva “espressa dichiarazione” circa tale appartenenza, secondo la prescrizione dell’art. 179 lettera f) c.c.”.
- “se, nella comunione legale, il danaro possa ritenersi “bene personale” ai sensi dell’art. 179 lettera a) c.c.”.
- “se, nella comunione legale, la “espressa dichiarazione” nei termini prescritti dall’art. 179 lettera f), debba sussistere, in ogni caso, debba essere tempestiva, debba essere formulata per iscritto, e debba essere specifica”.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2711, 2712, 2719, 2697, 2727, 2729 c.c. e artt. 112, 113, 115, 118 e 210 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la ricorrente censura l’impugnata sentenza in merito all’accertamento dell’esclusione dalla comunione legale del patrimonio mobiliare - danaro e titoli - ritenendone l’appartenenza esclusiva al de cuius, in base a copie fotostatiche di fogli stampati qualificati “prova documentale”, assunta, poi, a fonte della prova per presunzioni, senza tener conto delle contestazioni mosse alla documentazione prodotta dai fratelli M..
Assume poi la ricorrente che la Corte d’appello, allorché d’ufficio ha proceduto all’accertamento “dell’esistenza di beni personali, consistenti in titoli e danaro, appartenenti a M. M. - non importa se per averli ricevuti in eredità dalla prima moglie o per altro motivo - già prima del matrimonio con B. M. G.”, avrebbe operato un mutamento del tema d’indagine, incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

A conclusione del motivo formula i seguenti quesiti di diritto:
- “se sia giuridicamente corretto che il Giudice qualifichi “prova documentale” copie fotostatiche di fogli stampati, prodotti da una parte, ed assunti come copie fotostatiche di originali provenienti da terzi (nella fattispecie: banche), in presenza della contestazione della controparte sia in ordine alla conformità agli originali, non conosciuti, sia in ordine al contenuto, trattandosi di copie di originali assunti come provenienti da terzi, non partecipi del giudizio”.
- “se, in una controversia sulla comunione legale, discutendosi tra le parti sull’applicazione o meno dell’art. 179 lettera f) c.c., il Giudice possa di ufficio fissare il tema di indagine sull’esistenza di beni personali, prima del matrimonio, quando la parte, che nega la comunione, svolge un assunto diverso, peraltro non condiviso,e quando l’altra parte, che ha promosso il giudizio, sulla base delle denuncie di successione di entrambe le parti, identiche nel contenuto, sostiene l’esistenza della comunione legale, trattandosi di acquisti compiuti durante il matrimonio”.

3. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e artt. 112, 113, 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la ricorrente sostiene che la ricostruzione del patrimonio mobiliare del de cuius, prima del matrimonio con essa B. e al momento del decesso di M. M., sulla base dei documenti prodotti da controparte, sarebbe arbitraria, in quanto la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto di alcuni documenti (in particolare il documento n. 26, relativo alla denuncia di successione, che non menziona alcun bene mobile), mentre avrebbe considerato altri documenti (rilasciati dalle Banche) che erano delle semplici fotocopie di pagine, alcune senza intestazione, tutte non sottoscritte, riportanti la situazione dei titoli, loro acquisto, deposito, movimentazione e valore. In conclusione, secondo la ricorrente, l’impugnata sentenza sarebbe affetta da vizi logici per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione dei documenti, volta a dimostrare (fatto controverso) la corrispondenza del valore del patrimonio mobiliare - denaro e titoli - caduto in successione, ritenuto nella disponibilità del de cuius prima del matrimonio con la B. e al momento del decesso. Inoltre, una volta venuto meno la “prova documentale” per i vizi logici denunciati, sarebbe venuta meno la prova per presunzioni, che su tali elementi documentali si fondava.

I) Con unico motivo i ricorrenti incidentali Ma. e S. M., denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si dolgono che la Corte d’appello abbia dichiarato inammissibile la loro domanda diretta ad accertare la titolarità in capo ad essi ricorrenti di parte del patrimonio mobiliare risultante all’atto della successione del padre, una volta provata la consistenza del patrimonio personale della madre V. S., moglie di primo letto di M. M., e del confluire di tale patrimonio, a seguito della vendita degli immobili effettuata dal M. che ne aveva al disponibilità, sul conto corrente e sui conti titoli del de cuius.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. chiedono “se sia legittima la domanda degli eredi diretta ad accertare e disporre il diritto al riconoscimento di crediti già vantati verso il de cuius sulla massa ereditaria, valutati dal Tribunale come documentalmente provati, da prededurre prima della successiva divisione ereditaria”.

A.1) Il primo motivo del ricorso principale è infondato sotto tutti i profili.
A.2) Innanzitutto è proprio il combinato disposto degli artt. 177 e 179 c.c. che consente, in regime di comunione legale fra coniugi, di poter dimostrare che determinati beni sono esclusi dalla comunione, quando siano stati acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio.
Infatti, in relazione alla natura personale dei beni acquistati da uno dei coniugi durante il regime della comunione legale dei beni, l’art. 179 c.c. indica i casi ed i presupposti necessari affinché un determinato acquisto possa qualificarsi come “personale”. In particolar modo la lettera f) del suddetto articolo afferma che hanno natura personale “i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto”, e tra i beni personali sopraelencati la lettera a) dell’art. 179 c.c. indica “i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento”. Pertanto l’acquisto di un bene, effettuato con lo scambio o con il prezzo ricavato dalla vendita di un bene personale, fa sì che si concreti un’ipotesi di “surrogazione reale”, con conseguente riconoscimento della natura personale del nuovo bene così acquistato.
La lettera f) dell’art. 179 c.c. richiede, tuttavia, il concorso di un determinato requisito perché tale surrogazione possa realizzarsi, e cioè che venga espressamente dichiarata in atto la natura personale del bene impiegato per l’acquisto (fermo restando l’ulteriore requisito della partecipazione del coniuge all’atto, di cui all’art. 179, comma 2, c.c., richiesto tuttavia per i soli beni immobili e mobili registrati).
A.3) In merito al suddetto requisito della “espressa dichiarazione” in atto circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto, questa Corte (v. Cass. 08.02.1993, n. 1556; Cass. 18.08. 1994, n. 7437 cit.; Cass. 25.08.2008, n. 24061) ha costantemente affermato la necessità di tale dichiarazione solo ove possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto. Ove, difatti, vi sia obiettiva certezza circa la natura personale del bene utilizzato, la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) diviene del tutto superflua, attesa la sua natura ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l’acquisto personale. L’obiettiva certezza della natura personale del bene impiegato può ricavarsi sia dal titolo di acquisto di detto bene (es. bene acquistato per donazione o successione e quindi escluso dalla comunione legale ex art. 179 lett. b)), sia dalla sua natura intrinseca (come può essere per alcuni beni di uso strettamente personale di cui alla lett. c) del’art. 179), ovvero dalla semplice comparazione tra la data di acquisto di detto bene e quella del matrimonio. Nel caso, difatti, di impiego di un bene di cui il coniuge era titolare già prima del matrimonio, per l’acquisto di altro bene, è da escludersi che possa trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 177 lett. a) c.c. Detta regola subisce difatti una eccezione nel caso di acquisto di beni personali, tra i quali rientra per l’appunto anche l’acquisto per surrogazione di cui all’art. 179 lett. f). Ne consegue il principio di diritto che, nel caso di acquisto di un bene, vigente il regime della comunione legale dei beni tra i coniugi, mediante l’impiego di altro bene, di cui sia certa l’appartenenza al coniuge acquirente prima del matrimonio, l’acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale e di natura personale al solo coniuge acquirente, senza che sia necessario rendere la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) c.c.
A.4) Ciò anche nel caso in cui il bene impiegato per l’acquisto sia del denaro appartenente al solo coniuge acquirente. Invero, la natura di bene fungibile riconosciuta al denaro e le connesse problematiche relative alla titolarità dello stesso non possono comunque ostacolare l’applicabilità dell’art. 179 lett. f) nel caso in cui sia certa la natura personale di tale bene, in quanto acquisito già prima del matrimonio, e la conseguente natura personale del bene con esso acquistato.
Pertanto correttamente l’impugnata sentenza ha affermato che i titoli acquistati con il denaro di cui M. M. era titolare esclusivo prima del matrimonio, non possono farsi rientrare nella comunione legale dei beni ex art. 177 lett. a), poiché l’obiettiva certezza della natura personale del denaro utilizzato per l’acquisto (certezza ricavabile della titolarità pregressa rispetto alla data del matrimonio), comporta l’esclusione dell’acquisto così effettuato dalla comunione e la sua conseguente qualificazione come acquisto personale ex art. 179 lett. f) c.c.
A.5) Infondato è poi l’assunto del ricorrente che il suddetto principio della titolarità esclusiva del bene acquistato con denaro personale di uno dei coniugi sarebbe rilevante solo nei rapporti interni tra i coniugi, e non anche nei confronti dei terzi, tra cui sarebbero da far rientrare gli eredi del de cuius. Al riguardo va rilevato che non è possibile distinguere un profilo interno ed uno esterno della titolarità dei beni nei rapporti tra due coniugi in regime di comunione legale dei beni. Gli articoli 177 e 179 del codice civile tendono difatti a delineare un sistema che distingue tra beni oggetto di comunione immediata tra i coniugi, beni oggetto delle cosiddetta “comunione de residuo” e beni di titolarità esclusiva di uno dei coniugi, senza mai distinguere tra un profilo interno (tra i soli coniugi) ed un profilo esterno (valevole nei confronti dei terzi) di tale titolarità. Pertanto un bene, sia esso oggetto di comunione legale, sia esso in titolarità esclusiva di uno dei coniugi, dovrà qualificarsi tale sia nei rapporti interni tra i coniugi, che nei confronti dei terzi. Va anche sottolineato che la stessa qualificazione di “terzi” attribuita agli eredi del de cuius da parte della ricorrente non può essere condivisa, tenuto conto del fatto che l’erede per sua natura viene considerato come continuatore della personalità del de cuius, subentrando nella titolarità di tutti i rapporti giuridici che ad esso facevano capo. Tale subingresso comporta che egli non possa essere qualificato come “terzo”, ma debba essere considerato come “parte” di un determinato rapporto giuridico facente capo al de cuius, alla stregua di quanto accadeva per il de cuius stesso.

B) Il secondo motivo non ha pregio, perché l’impugnata sentenza ha correttamente applicato l’invocata norma di cui all’art. 2719 c.c. e la disciplina in tema di contestazione di documenti.
Dopo aver rilevato che le contestazioni della B. alla documentazione dei fratelli M. erano generiche perché non specificavano in che cosa sarebbero consistite le falsità o altro dei singoli documenti prodotti, l’impugnata sentenza si è uniformata a quanto più volte affermato da questa Corte che la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendosi manifestare con formule sacramentali, deve tuttavia risultare da un’impugnazione di specifico contenuto, tale cioè da potersi desumere gli estremi della negazione dell’autenticità del documento, e che il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alle modalità e termini fissati dagli art. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, dovendo, pertanto, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (cfr. fra le tante Cass. 22.6.2006, n. 14438; 11.2.2006, n. 212; 28.1.2004, n. 1525; 6.4.1999, n. 3314).
B.1) La riscontrata genericità e indeterminatezza delle contestazioni portano ad escludere l’ipotizzata possibilità di un ordine di esibizione degli originali alle banche, anche perché nel caso di produzione di copia fotostatica di una scrittura, l’esigenza di accertare la conformità all’originale, con tutti i mezzi di prova comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell’art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima e non anche quando sia in discussione esclusivamente l’efficacia probatoria dell’atto in relazione al suo contenuto.
Pertanto del tutto infondatamente la ricorrente sostiene che le esibite operazioni bancarie, essendo state compiute in costanza di matrimonio, sarebbero conducibili automaticamente alla comunione legale, per cui non sarebbe da porsi a suo carico alcun onere probatorio né la necessità di una contestazione specifica.
B.2) In ogni caso, l’impugnata sentenza, nonostante la genericità delle contestazioni, ha tuttavia analizzato la documentazione bancaria in atti e in generale le produzioni di entrambe le parti, ritenendo all’esito di un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, pienamente raggiunta, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti - fondate sugli elementi documentali suddetti - idonee a vincere la presunzione legale juris tantum di cui all’art. 195 c.c., la prova dell’esistenza di beni personali, consistenti in titoli e denaro, appartenenti a M. M. (non importa se per averli ricevuti in eredità dalla moglie V. S. o per altro motivo) già prima del matrimonio con la B., avvenuto il omissis, e rimasti tali fino al decesso del titolare perché consistenti in valori mobiliari (titoli e, in minima parte, denaro) gestiti separatamente e reinvestiti in modo da perseguirne l’incremento con i loro stessi proventi o attraverso il loro smobilizzo, con la piena consapevolezza di ciò in capo all’altro coniuge ex art. 179 lett. f) c.c.
B.3) Quanto al denunciato vizio di ultrapetizione è da e-scludere perché, come rilevato dalla Corte d’appello, la valutazione dell’appartenenza o non dei beni mobili in questione alla comunione legale dei coniugi M. - B. comportava necessariamente l’esame dell’effettiva qualificazione dei beni stessi come personali o meno di M. M..

C) Il terzo motivo è inammissibile.
Infatti è privo del quesito di diritto in ordine all’asserita violazione degli artt. 2727 - 2729 c.c. e artt. 112-113-115 c.p.c.; mentre in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. non risulta corredato da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, dell’iter argomentativo in base al quale si sarebbe dovuti pervenire (se non vi fosse stato l’errore denunciato) ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (Cass. 18.7.2007, n. 16002).
C.1) In realtà il motivo, che si sostanzia nella denuncia di vizi di motivazione, con richiamo formale a norme giuridiche, impinge nel merito, con conseguente inammissibilità, perché propone una lettura delle risultanze processuali (i vari documenti delle banche) diversa da quella della Corte d’appello, la quale, in base ad un’attenta e rigorosa analisi di tutta la documentazione acquisita agli atti e a logiche presunzioni che la ricorrente solo genericamente contesta, ha accertato l’ammontare del patrimonio mobiliare personale del M. sia prima del matrimonio con la B. (ammontante ad oltre L. 2.000.000.000) sia al momento del decesso (ammontante a L. 2.435.923.907, di cui L. 1.429.425.127 presso la Banca Brignone e L. 1.006.498.780 presso la Banca San Paolo), giustificando l’incremento sulla scorta delle attestate operazioni compiute dal de cuius di disinvestimento ed investimento dei numerosi titoli.
C.2) Del tutto inconferenti sono poi le varie digressioni, contenute nel motivo, in ordine ad una comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ai loro sentimenti e ad una singolare rilettura delle disposizioni testamentarie del de cuius.

D) Inammissibile è anche l’unico motivo del ricorso incidentale di Ma. e S. M. perché il quesito di diritto, sopra riportato, oltre ad essere carente di una esposizione riassuntiva degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, non contiene l’indicazione (sintetica) della regola di diritto applicata da tale giudice e quella della diversa regula iuris che, a dire dei ricorrenti, avrebbe dovuta essere applicata al caso di specie. Inoltre con tale motivo non viene censurata la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che ha rilevato l’inammissibilità della domanda dei M. sull’assorbente rilievo che essa si basava su un titolo completamente diverso da quello azionato dalla B..
E) In conclusione, entrambi i ricorsi, principale e incidentale, sono rigettati.
Atteso l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 05.05.2010