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Straniero - Minore soggiornante in italia - Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del genitore irregolare

Straniero - Minore soggiornante in italia - Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del genitore irregolare - Le Sezioni Unite, componendo un contrasto interno alla prima sezione, relativo all’interpretazione dell’art. 31, terzo comma del d.lgs n. 286 del 1998, hanno stabilito che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare, irregolarmente soggiornante, del minore, prevista dalla norma, non richieda necessariamente l’esistenza di situazioni d’emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età e delle condizioni di salute ricollegabili al suo complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi di situazioni di per sé non di lunga ed indeterminabile durata che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del minore, trascendendo il normale e comprensibile disagio derivante dalla prospettiva del rimpatrio. Corte di Cassazione Sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010 dal sito web della corte di cassazione

Straniero - Minore soggiornante in italia - Autorizzazione all'ingreso o alla permaneza del genitore irregolare - Le Sezioni Unite, componendo un contrasto interno alla prima sezione, relativo all’interpretazione dell’art. 31, terzo comma del d.lgs n. 286 del 1998, hanno stabilito che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare, irregolarmente soggiornante, del minore, prevista dalla norma, non richieda necessariamente l’esistenza di situazioni d’emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età e delle condizioni di salute ricollegabili al suo complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi di situazioni di per sé non di lunga ed indeterminabile durata che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del minore, trascendendo il normale e comprensibile disagio derivante dalla prospettiva del rimpatrio. Corte di Cassazione Sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010 dal sito web della corte di cassazione

Corte di Cassazione Sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010 dal sito web della corte di cassazione

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Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it