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Disconoscimento di paternità - Termine di decadenza – Cass. n. 19324/2020

Filiazione legittima (paternità del marito, presunzione di concepimento) - disconoscimento di paternità - Famiglia - filiazione - filiazione legittima (paternità del marito, presunzione di concepimento) - disconoscimento di paternità - termine e sospensione - Disconoscimento di paternità - Termine di decadenza ex art. 244 c.c. - Decorrenza - Conoscenza certa di condotte idonee al concepimento con un altro uomo - Oneri probatori delle parti - Fattispecie.

L'azione di disconoscimento della paternità del marito deve essere intrapresa nei termini indicati dall'art. 244, comma 2, c.c., gravando pertanto, sull'attore, l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta. Entrambe le prove soggiacciono alla regola secondo la quale ciò che rileva è l'acquisizione "certa" della conoscenza di un fatto (una vera e propria relazione o un incontro sessuale) idoneo a determinare il concepimento, non essendo perciò sufficiente un'infatuazione o a una relazione sentimentale e neppure a una mera frequentazione della moglie con un altro uomo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che al fine di escludere la tempestività dell'azione, aveva ritenuto sufficiente la conoscenza da parte del marito delle frequentazioni della moglie).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19324 del 17/09/2020 (Rv. 658820 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0244, Cod_Civ_art_0232, Cod_Civ_art_0235

CORTE

CASSAZIONE

19324

2020