Separazione personale dei coniugi - Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne – Cass. n. 19020/2020
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Separazione personale - Giudizio di modifica delle statuizioni consequenziali - Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne - Domanda introdotta in corso di causa - Proponibilità - Condizioni - Fattispecie.
Nei giudizi aventi ad oggetto le modifiche alle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio "rebus sic stantibus", possono essere proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali ma nel rispetto del principio del contraddittorio, sicché risulta inammissibile la richiesta di un contributo per il mantenimento del figlio introdotta soltanto nelle note conclusive del giudizio di appello, senza alcuna possibilità di interlocuzione per la controparte. (La S.C. ha espresso il principio in relazione alla domanda, tardivamente proposta dal marito, di gravare la moglie di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, il quale era andato a convivere con il padre nel corso del giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19020 del 14/09/2020 (Rv. 658881 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_7, Cod_Proc_Civ_art_710