Famiglia - potesta' dei genitori - Responsabilità genitoriale - Decadenza - Procedimento - Figlio minore - Qualità di parte - Sussistenza - Mancanza di un difensore in primo grado - Vizio del contraddittorio - Nomina di un difensore da parte della corte d'appello - Sanatoria.
La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti del minore, parte necessaria nel giudizio ex art. 330 c.c., è sanata ove la corte d'appello, verificata l'esistenza di tale vizio gli abbia nominato un difensore, senza che sia necessaria la remissione al giudice di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28723 del 16/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0336_1, Cod_Civ_art_0330
corte
cassazione
28723
2020