Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti – Cass. n. 2020/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Divorzio - Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - Interesse morale del figlio - Rilevanza diretta - Esclusione - Fattispecie.
In tema di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente, a seguito del divorzio dei genitori, l'interesse morale è un canone che, nella sua immediata portata, resta estraneo alla previsione di cui all'art. 337 ter, comma 4, c.c., rilevando esclusivamente quale fine destinato ad ispirare l'esercizio della responsabilità genitoriale e i relativi provvedimenti giudiziali, tenuto conto che l'assegno di mantenimento serve ad assicurare, insieme con la cura, l'educazione e l'istruzione, anche le frequentazioni e le opportunità di crescita sociale e professionale del figlio. (Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di ricorso del padre, che aveva domandato la riduzione dell'assegno divorzile di cui era stato gravato in favore dei figli, sostenendo che un assegno troppo elevato potesse nuocere al loro interesse morale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0337_3