Diritto dell'ex coniuge alla quota dell'indennità di fine rapporto – Cass. n. 4499/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - Diritto dell'ex coniuge alla quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 - bis della legge n.898 del 1970 - Condizioni - Sussistenza - Momento determinante - Maturazione del diritto dell'altro ex coniuge al trattamento di fine rapporto - Successiva revoca dell'assegno - Irrilevanza - Fondamento.
Condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge, è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento, essendo irrilevante che la domanda di attribuzione della quota sia stata presentata dopo che l'assegno divorzile sia stato revocato, poiché la revoca opera "ex nunc" e non può incidere, elidendoli, tanto sul pregresso positivo accertamento del diritto all'assegno - su cui è caduto il giudicato "rebus sic stantibus" -, quanto sul correlato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021 (Rv. 660515 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120