Illecita sottrazione internazionale di minori – Cass. n. 4222/2021
Famiglia - potesta' dei genitori - Illecita sottrazione internazionale di minori - Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 - Domanda di rimpatrio - Obbligo di immediata consegna - Disciplina derogatrice ex art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione - Valutazione riservata al giudice di merito - Fattispecie.
Nei casi di sottrazione internazionale, le uniche condizioni ostative al rientro nel luogo di residenza abituale del minore, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione dell'Aja del 1980, sono il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici, oppure di trovarsi in una situazione comunque intollerabile; l'accertamento circa la ricorrenza di tali condizioni costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto il ricorso del padre, contro la decisione della madre che aveva condotto in Italia la figlia, di età inferiore ai quattro anni, motivando di non disporre nel luogo di sua residenza abituale, in Spagna, di un lavoro e neppure di un'abitazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4222 del 17/02/2021 (Rv. 660725 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0043, Cod_Civ_art_0144