Determinazione - Notevole sperequazione reddituale – Cass. n. 11796/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Divorzio - Assegno al coniuge - Determinazione - Notevole sperequazione reddituale - Accertamento - Natura - Prerequisito fattuale - Successive operazioni logico-giuridiche - Apporto al patrimonio familiare da parte del richiedente - Accertamento - Difetto - Conseguenze.
In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, nell'ipotesi in cui la decisione impugnata si incentri essenzialmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, che ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, trascurando, invece, la verifica, imposta dal più recente orientamento interpretativo della S.C., del contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell'ex coniuge, la cassazione della pronuncia con rinvio impone, per l'effettivo dispiegamento del diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova sui temi non trattati conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di rinvio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11796 del 05/05/2021 (Rv. 661317 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_394