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Reati - Assistenza familiare - Violazione obblighi - Incapacità di adempiere per indisponibilità di mezzi economici

Famiglia - Reati - Assistenza familiare - Violazione obblighi - Incapacità di adempiere per indisponibilità di mezzi economici - Carenza dipendente da colpa dell'interessato - Irrilevanza - Responsabilità per l'omessa prestazione - In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato. Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 11696 del 03/03/2011 Ud. (dep. 23/03/2011 )

Famiglia - Reati - Assistenza familiare - Violazione obblighi - Incapacità di adempiere per indisponibilità di mezzi economici - Carenza dipendente da colpa dell'interessato - Irrilevanza - Responsabilità per l'omessa prestazione - In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato.  Corte di Cassazione,  Sez. 6, Sentenza n. 11696 del 03/03/2011 Ud. (dep. 23/03/2011 )

Corte di Cassazione,  Sez. 6, Sentenza n. 11696 del 03/03/2011 Ud. (dep. 23/03/2011 )


FATTO

Chiamato a rispondere del reato ex art. 570 cpv. c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie P.M. e ai figli minori L. e F. , e del reato ex art. 572 c.p. in danno della moglie, F.R. fu ritenuto responsabile dei reati ascritti dal Tribunale di Napoli e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Adita dall'impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17.06.2008, confermava la pronuncia di primo grado. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la responsabilità per il reato ex art. 570 c.p. sull'inaccettabile assunto che non lo stato di tossicodipendenza in sè considerato ma l'impossibilità ad adempiere agli obblighi di legge conseguita alla ricaduta del prevenuto nel tunnel della droga e al suo disposto ricovero in una Comunità, di per sè incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia imputabile ad esso F. e inidoneo perciò a escluderne la colpevolezza.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La Corte d'Appello ha invero ritenuto non scriminante la perdita del lavoro da parte del prevenuto conseguita al suo ricovero in una Comunità per il recupero dei tossicodipendenti.

La decisione appare conforme ai principi interpretativi, reiteratamente affermati da questa Corte, in ordine alla rilevanza, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, della condizione di impossibilità economica dell'obbligato: la quale "vale come scriminante soltanto se... consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto", (rv. 211258, ric. Giannetti); con la conseguenza che "la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'incapacità di adempiere, ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente" (rv. 204493, ric. Cangelli).

Nella specie l'allegata perdita del reddito lavorativo è stata correttamente ritenuta non esente da imputabilità a colpa dell'imputato, che, dopo essere uscito dalla dipendenza dalla droga, vi si è lasciato ricadere, pur consapevole di quanto ne poteva derivare anche in relazione alla sua capacità economica e all'adempimento degli obblighi di legge che la presupponevano.

La correttezza di tale valutazione trova un significativo riscontro sistematico nella previsione di cui all'art. 93 c.p.. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it