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Clausole implicanti l'attribuzione di beni immobili ai coniugi o ai figli – Cass. n. 21761/2021

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - Separazione consensuale o divorzio congiunto - Accordi tra i coniugi - Clausole implicanti l'attribuzione di beni immobili ai coniugi o ai figli - Validità - Condizioni.

 

Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21761 del 29/07/2021 (Rv. 661859 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156, Cod_Civ_art_0158, Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_0191, Cod_Civ_art_2657, Cod_Civ_art_2699, Cod_Proc_Civ_art_711, Cod_Proc_Civ_art_737

 

Corte

Cassazione

21761

2021