Provvedimenti limitativi della responsabilità adottati in via provvisoria in corso di causa – Cass. n. 24638/2021
Famiglia - potesta' dei genitori - Procedimento ex art. 337 bis c.c. - Provvedimenti limitativi della responsabilità adottati in via provvisoria in corso di causa - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei giudizi ex art. 337 bis c.c. non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, poiché sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", ed anche della definitività, in quanto non emessi a conclusione del procedimento, e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardante la statuizione assunta nel corso di un giudizio ex art. 337 bis c.c., con la quale, in attesa della relazione di aggiornamento dei servizi sociali, il tribunale aveva disposto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, sospendendo le frequentazioni del padre, autorizzato ad effettuare solo visite protette, e prescrivendo percorsi a sostegno della genitorialità).
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 24638 del 13/09/2021 (Rv. 662541 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0337 ter, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_742, Cod_Civ_art_337 bis