Accertamento in appello dell’insussistenza del relativo diritto – Cass. n. 28646/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Attribuzione dell'assegno divorzile in primo grado - Accertamento in appello dell’insussistenza del relativo diritto - Restituzione di capitale ed interessi - Decorrenza - Fondamento.
Quando sia stato disposto un assegno divorzile dal giudice di primo grado, ma questa decisione sia stata revocata dal giudice d'appello in conseguenza dell'accertamento dell'insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione, l'ex coniuge che ne abbia beneficiato è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo, perché in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28646 del 18/10/2021 (Rv. 662906 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033