Domanda di assegno proposta in grado di appello – Cass. n. 29290/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi - Assegno di divorzio - Domanda formulata per la prima volta in grado di appello - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia resta esclusa la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno siano maturati nel corso del giudizio anche in grado di appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto inammissibile la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile perché proposta per la p rima volta in appello, nonostante solo nel corso della causa si fossero modificate le condizioni economiche dei coniugi rispetto al suo inizio).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29290 del 21/10/2021 (Rv. 662933 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
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Cassazione
29290
2021