Possibile permanenza dell'assegno limitatamente alla funzione compensativa – Cass. n. 32198/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - in genere - Assegno divorzile in favore dell'ex coniuge - Famiglia di fatto instaurata dal beneficiario - Possibile permanenza dell'assegno limitatamente alla funzione esclusivamente compensativa - Oneri probatori - Previsione della temporaneità dell'assegno sull'accordo delle parti - Ammissibilità.
In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 32198 del 05/11/2021 (Rv. 663241 - 02)