Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - in genere - Assegno divorzile - Giudizio sull'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente - Criteri - Valutazione nella concretezza e attualità - Necessità.
In materia di assegno divorzile, il giudizio sull'adeguatezza dei redditi degli ex coniugi - cui consegue nell'ipotesi di accertato squilibrio determinato dallo scioglimento del vincolo, l'operatività del meccanismo compensativo-retributivo per l'attribuzione e determinazione in concreto - deve essere improntato al criterio dell'effettività, con valutazione da svolgersi all'attualità e non in forza di un giudizio ipotetico, le cui premesse, quanto alla loro verificabilità, restino incerte, o si fondino su un ragionamento ipotetico i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici, non più rispondenti a quello di riferimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021 (Rv. 663278 - 02)
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Cassazione
35710
2021