Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole in genere - filiazione - filiazione naturale - Mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Ripartizione tra genitori - Parità delle quote - Esclusione – Proporzionalità - Necessità.
In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021 (Rv. 663278 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_315 bis, Cod_Civ_art_316 bis, Cod_Civ_art_337 ter
Corte
Cassazione
35710
2021