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Regolazione della frequentazione tra genitore e figlio – Cass. n. 33612/2021

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - in genere - Regolazione della frequentazione tra genitore e figlio - procedimento ex art. 709 ter c.p.c. - Revocabilità e modificabilità anche in assenza di sopravvenienze - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.

 

I provvedimenti che regolano il diritto di visita del minore, adottati ex art. 709 ter c.p.c., pur se in sede di reclamo, sono revocabili e modificabili non solo "ex nunc" per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc" sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali, sicché, dovendo escludersi la ricorrenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33612 del 11/11/2021 (Rv. 663106 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_709 ter, Cod_Civ_art_0337 ter, Cod_Civ_art_0337 quinquies, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_742

 

Corte

Cassazione

33612

2021