Assegno di mantenimento corrisposto dal genitore – Cass. n. 38366/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - in genere - Genitori divorziati - Figlio ampiamente maggiorenne, in possesso di titolo di studio ma non autosufficiente - Soddisfacimento dell'esigenza ad una vita dignitosa - Strumenti - Assegno di mantenimento corrisposto dal genitore - Esclusione - Accesso a strumenti sociali di sostegno al reddito - Obbligo alimentare endofamiliare - Permanenza.
Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021 (Rv. 663466 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0337 ter, Cod_Civ_art_0337 quinquies, Cod_Civ_art_0337 septies