Mantenimento dei figli di genitori non coniugati – Cass. n. 663/2022
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - Mantenimento dei figli di genitori non coniugati - Accordo sulle modalità di contribuzione al loro mantenimento - Ammissibilità quale espressione di autonomia privata - Limiti- Interesse morale e materiale della prole.
In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all'art.337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo "ex lege", l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 663 del 11/01/2022 (Rv. 663557 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337 ter