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Separazione personale dei coniugi - Modificabilità provvedimenti - Assegno

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Modificabilità provvedimenti - Assegno Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Modificabilità provvedimenti - Assegno di mantenimento - Circostanze sopravvenute fino al termine iniziale di efficacia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - In materia di assegno di mantenimento, i mutamenti reddittuali verificatisi in pendenza del giudizio di divorzio restano oggetto di valutazione del giudice investito della domanda di modifica delle condizioni di separazione, essendo queste ultime destinate alla perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto della sentenza di divorzio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 08/02/2012

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Modificabilità provvedimenti - Assegno

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Modificabilità provvedimenti - Assegno di mantenimento - Circostanze sopravvenute fino al termine iniziale di efficacia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - In materia di assegno di mantenimento, i mutamenti reddittuali verificatisi in pendenza del giudizio di divorzio restano oggetto di valutazione del giudice investito della domanda di modifica delle condizioni di separazione, essendo queste ultime destinate alla perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto della sentenza di divorzio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 08/02/2012

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 08/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 710 cod. proc. civ., depositato il 20 giugno 2006 il sig. D..V. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la propria moglie separata, signora M.V..A. , per ottenere la
revoca del contributo di mantenimento di Euro 413,17 posto a suo carico dalla stesso tribunale con Decreto 5 aprile 1999 - e confermato poi dalla corte d'appello di Roma con decreto 3 dicembre 2001 - che, in accoglimento di analoga domanda, aveva ridotto in tale somma l'originario assegno di Euro 774,69 determinato in sede di separazione consensuale.
Allegava il peggioramento delle sue condizioni economiche, dovuto all'esborso della somma di L. 48.000.000 a titolo di corrispettivo di un corso di abilitazione di pilota di aerei, nonché il decremento per un certo periodo della sua retribuzione, l'accollo di una quota di mutuo fondiario per l'acquisto di un appartamento per il suo nuovo nucleo familiare, l'imposizione di un contributo mensile di Euro 800,00 corrisposto direttamente dal suo datore di lavoro per il mantenimento della figlia minore nata da una sua relazione sentimentale e infine la nascita di una seconda figlia; cui corrispondeva il miglioramento economico della moglie in conseguenza del suo nuovo rapporto di lavoro subordinato in un negozio. Costituitasi ritualmente, la signora A. resisteva alla domanda e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento diretto, da parte del datore di lavoro del marito, del contributo di mantenimento dovutole. Con decreto 12 ottobre 2006 il Tribunale di Roma rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale, con condanna dei signor V. alla rifusione delle spese di giudizio.
Il successivo reclamo era respinto dalla Corte d'appello di Roma con decreto 20 luglio 2009.
La Corte territoriale motivava:
- che potevano essere esaminati solo i mutamenti intercorsi tra il decreto 7 marzo 2002 della Corte d'appello di Roma ed il marzo 2004, data di presentazione del ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che non era stata prodotta alcuna documentazione fiscale a conferma del peggioramento delle condizioni reddituali del signor V. nel periodo in questione, mentre erano rimaste sostanzialmente immutate le condizioni economiche della moglie.
Avverso il decreto, non notificato, il signor V. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, notificato il 21 ottobre 2010 ed ulteriormente illustrato con memoria.
Deduceva:
1) la violazione dell'art. 156 cod. civ., per omesso esame di fatti decisivi, successivi al marzo 2004, data di presentazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il cui giudizio era stato definito con sentenza 12 luglio 2006;
2) la carenza e contraddittorietà della motivazione su fatti decisivi controversi.
La signora A. non svolgeva attività difensiva.
All'udienza del 9 dicembre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. All'esito della deliberazione in Camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
Giova premettere, in sede dogmatica, che tra il giudizio di divorzio e quello di modifica delle condizioni della separazione personale, pendenti dinanzi a giudici diversi, non ricorrono i requisiti dell'identità di petitum e di causa petendi che costituiscono, insieme con l'identità dei soggetti, presupposti indispensabili perché possa ravvisarsi l'identità di causa ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ.. Si tratta, per contro, di procedimenti del tutto autonomi, sia per la diversa struttura, finalità e natura dell'assegno di divorzio rispetto a quella di separazione, sia perché per effetto della pronunzia di divorzio perde efficacia il regolamento economico stabilito in sede di separazione. Nè la pronuncia di scioglimento del matrimonio, operando ex nunc, al momento del passaggio in giudicato, comporta la cessazione dalla materia del contendere nel giudizio di modifica delle condizioni della separazione iniziato anteriormente e tuttora pendente, ove ne permanga l'interesse di una delle parti. (Cass., sez. 1^, 8 maggio 1992, n. 5497). Ciò non esclude che la domanda di adeguamento dell'assegno di separazione possa essere proposta dinanzi allo stesso giudice del divorzio, data, anzi, l'opportunità del simultaneus processus per la definizione di questioni patrimoniali indubbiamente connesse (Cass., sez. 1^, 10 dicembre 2008, n. 28.990; Cass., sez. 1^, 24 agosto 1994, n. 7488); con l'unico limite naturale del divieto di duplicazione dei due assegni e di preclusione della revisione dell'assegno di separazione ove l'ordinanza presidenziale o del giudice istruttore di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 8, contenga già disposizioni sui rapporti economici tra i coniugi.
Ne consegue l'erroneità della statuizione della Corte d'appello di Roma che ha limitato la disamina delle circostanze sopravvenute, allegate dal V. a sostegno della sua domanda di revisione delle condizioni di separazione, fino alla data di presentazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvenuta nel marzo 2004. Statuizione che non tiene conto del fatto che i mutamenti reddituali verificatisi in pendenza del giudizio di divorzio restano oggetto di valutazione da parte del giudice investito della domanda di modifica delle condizioni di separazione;
e che queste ultime sono destinate alla perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto della sentenza di divorzio (normalmente, al suo passaggio in giudicato).
Pertanto, salva l'ipotesi di provvedimenti di natura economica disposti dal presidente del tribunale o dall'istruttore L. n. 898 del 1970, ex art. 4, comma 8, rientrano nel presente thema decidendum le sopravvenienze attive e passive successive al marzo 2004 fino al termine iniziale di efficacia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non è invece fondata la doglianza relativa alla disamina dei fatti allegati in occasione di analogo ricorso per la modifica dell'assegno di separazione, in difetto di prova dell'impossibilità inimputabile di produrle, all'epoca, la relativa documentazione. Il secondo motivo, con cui si censura la carenza e contraddittorietà della motivazione è fondato in relazione al rilievo, contenuto in motivazione, dell'omessa produzione da parte del V. di alcun documento fiscale o reddituale concernente il periodo contestato (dal settembre 2001 al marzo 2004): rilievo che appare in oggettivo contrasto con la successiva disamina, nello svolgimento dell'iter argomentativo, dei C.u.d. attestanti il reddito negli anni 2003 e 2004.
Per contro, le ulteriori doglianze, tra cui, in particolare, quelle relative al costo del corso per diventare pilota e al miglioramento delle condizioni economiche della signora A. , si risolvono in una difforme valutazione di circostanze già apprezzate dalla corte territoriale o di indimostrata prospettazione puntuale in sede di gravame, e pertanto insuscettibili di sindacato di merito in questa sede.
Pure infondata si palesa la censura di illogicità in ordine alla mancata considerazione del contributo di mantenimento della figlia, di cui in realtà il tribunale aveva già tenuto conto; mentre il suo successivo incremento spontaneo non poteva riverberarsi negativamente sull'assegno di mantenimento dovuto al coniuge.
Il decreto deve essere quindi cassato nei limiti di cui in motivazione, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it