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Morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento – Cass. n. 20495/2022

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Sentenza di divorzio - Giudizio di revisione per la revoca dell'assegno - Morte dell'ex-coniuge - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.

 

In tema di divorzio, la morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970, non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell'azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20495 del 24/06/2022 (Rv. 665040 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305

 

Corte

Cassazione

20495

2022