Accordi in sede di separazione per la determinazione dell'assegno divorzile – Cass. n. 20745/2022
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - in genere - Accordi in sede di separazione per la determinazione dell'assegno divorzile - Nullità - Fondamento - Fattispecie.
Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva determinato l'assegno divorzile senza tenere conto degli accordi intercorsi sul punto in sede di separazione, considerando solo le attribuzioni patrimoniali ivi effettivamente operate, quali indici del contributo prestato da uno dei due coniugi alla formazione del patrimonio dell'altro).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20745 del 28/06/2022 (Rv. 665297 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0160, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1343