Ex coniuge titolare di assegno divorzile – Cass. n. 24403/2022
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - in genere - Ex coniuge titolare di assegno divorzile - Diritto ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'altro ex coniuge - Insorgenza - Esigibilità - Incidenza della domanda di revoca dell'assegno sul diritto già sorto - Esclusione - Fondamento.
Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6 della l. n. 898 del 1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato; una volta cessato il rapporto di lavoro, non ha, dunque, alcuna incidenza sulla debenza della menzionata quota la presentazione, nel corso del giudizio instaurato per la relativa liquidazione, della richiesta di revoca dell'assegno divorzile, il cui eventuale accoglimento, anche se disposto dalla data della domanda, è successivo all'insorgenza del diritto previsto dall'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24403 del 08/08/2022 (Rv. 665374 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120