Skip to main content

Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione – Cass. n. 27963/2022

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - riconciliazione e transazione - Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione - Onere della prova - Valutazione del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

 

Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché attinente al merito, la censura contro la sentenza che aveva ritenuto non provata la riconciliazione in base alle risultanze istruttorie, dalle quali era emerso soltanto che i coniugi avevano continuato a frequentarsi conservando una conflittualità tale da far escludere il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la convivenza).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27963 del 23/09/2022 (Rv. 665896 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0157, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

27963

2022