Licenziamento disciplinare del richiedente per commissione di fatti di reato dolosi – Cass. n. 37577/2022
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - in genere - Assegno divorzile - Attribuzione successiva al giudizio di divorzio - Presupposti - Licenziamento disciplinare del richiedente per commissione di fatti di reato dolosi - Ostacolo all'insorgenza del diritto all'assegno - Esclusione - Fondamento.
In tema di assegno divorzile, l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, sopravvenute alla sentenza di divorzio, giustificano il riconoscimento dell'assegno, anche se tale modifica della situazione di fatto sia da ricondurre al licenziamento disciplinare del richiedente a causa della commissione di fatti di reato dolosi: il diritto all'assegno, infatti, è legato ad una condizione di oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati e non può essere escluso sol perchè la situazione di difficoltà economica sia dipesa da una condotta volontaria del richiedente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37577 del 22/12/2022 (Rv. 666464 - 01)