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Ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di affidamento – Cass. n. 37899/2022

Famiglia - potestà dei genitori - Misure sanzionatone ex art. 709-ter c.p.c. - Presupposti - Ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di affidamento - Pregiudizio concretamente subito dal minore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709 ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata.(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, impugnata dalla sola madre, con la quale entrambi i genitori erano stati condannati al pagamento di una sanzione ex art. 709 ter c.p.c. per la violazione del principio di bigenitorialità, manifestata dal loro costante atteggiamento di reciproca ostilità e di non collaborazione, che aveva impedito il sereno accesso del figlio all'altro genitore).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37899 del 28/12/2022 (Rv. 666473 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_709_3

 

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Cassazione

37899

2022