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Statuizioni economiche o relative all'affidamento dei figli – Cass. n. 6639/2023

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - in genere - Statuizioni economiche o relative all'affidamento dei figli - Giudicato "rebus sic stantibus" - Conseguenze - Modifica delle statuizioni - Esclusiva valutazione da parte del giudice di fatti nuovi - Fondamento.

 

La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023 (Rv. 667133 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324

 

Corte

Cassazione

6639

2023