Matrimonio non consumato – Cass. n. 3645/2023
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - presupposti condizionanti la pronuncia - matrimonio non consumato - Matrimonio non consumato - Incidenza, di per sé, sulla esistenza e validità del matrimonio - Esclusione - Conseguenze - In caso di procedimento divorzile - Normativa sull'assegno divorzile - Applicabilità - Ragioni - Accertamento di merito dei presupposti - Conseguenze - Insindacabilità in cassazione.
La non consumazione del matrimonio ex art. 3, n. 2 , lett. f) della l. n. 898 del 1970 non incide, di per sé, sull'esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio, come atto e come rapporto, ma è causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, cosicché essa non tocca - di per sé - la validità e idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull'applicabilità della normativa relativa all'assegno divorzile, potendo la mancata unione sessuale concorrere soltanto a formare la presunzione della mancanza di comunione spirituale e materiale tra coniugi, senza integrare - come nel diritto canonico - una presunzione assoluta di assenza del sacramento del matrimonio; l'accertamento sul punto costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente e adeguatamente motivato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3645 del 07/02/2023 (Rv. 666903 - 01)