Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti – Cass. n. 4145/2023
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - in genere - Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - Redditi dei genitori - Principio di proporzionalità - Applicazione - Necessità.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Principio affermato in un caso di accertamento giudiziale della paternità, nel quale la sentenza di merito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre e degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, oltreché della condizione di studentessa universitaria della figlia, non autonoma economicamente, senza però indagare sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023 (Rv. 666873 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_337_2, Cod_Civ_art_337_3, Cod_Civ_art_337_7