Rigetto con statuizione delle spese – Cass. n. 9344/2023
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento - intervento p.m. - impugnazioni - separazione personale dei coniugi – procedimento - intervento p.m. - provvedimenti - provvisori - Divorzio - Reclamo ex art. 708, u.c., c.p.c. - Rigetto con statuizione delle spese - Proponibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di divorzio, il decreto di rigetto del reclamo proposto dal coniuge ai sensi dell'art. 708, u.c., c.p.c., nel testo vigente "ratione temporis", è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. limitatamente alla pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali illegittimamente emessa, la quale, afferendo a posizioni di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, imprime al provvedimento i caratteri della decisorietà e definitività, sì da essere idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso straordinario proposto, ha affermato l'illegittimità della statuizione sulle spese assunta dalla corte d'appello, siccome riservata al tribunale in sede di definizione del giudizio, e, decidendo nel merito, ha disposto la sua revoca).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9344 del 05/04/2023 (Rv. 667484 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_708, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Civ_art_2909