Famiglia - matrimonio - nullità' - per incapacità' di intendere e di volere Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28307 del 10/10/2023 (Rv. 669165 - 01)
Matrimonio - Delibazione di sentenza ecclesiastica - Convivenza ultratriennale - Limite di ordine pubblico in presenza del vizio di capacità ex art. 120 c.c. - Esclusione - Mera immaturità - Insufficienza - Vizio di incapacità di intendere e volere - Necessità - Obblighi della corte d'appello.
Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28307 del 10/10/2023 (Rv. 669165 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0120