Rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti - fallimento ed altre procedure concorsuali – fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Costituzione del fondo patrimoniale - Fallimento del costituente - Azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore - Ammissibilità.
La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25361 del 28/08/2023 (Rv. 668796 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0167