Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023 (Rv. 669472 - 01)
Fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti - esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del coniuge esecutato - Coniuge non debitore - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione pendente, promossa dal coniuge esecutato per far valere l'impignorabilità, ex art. 170 c.c., dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, a meno che egli sia proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso e questi siano stati anch'essi pignorati, vertendo la controversia sull’inesistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva sui beni del proprio debitore, benché conferiti nel fondo. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui il pignoramento aveva avuto ad oggetto la quota indivisa di un immobile, non soggetto a regime di comunione legale, di cui era titolare il debitore esecutato, senza coinvolgere la posizione del coniuge non debitore).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023 (Rv. 669472 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0170, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_615