Matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5242 del 28/02/2024 (Rv. 670424-01)
Educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - Onere di mantenimento dei figli - Concorso dei coniugi - Determinazione - Criteri ex art. 316-bis c.c. - Carattere automatico - Esclusione - Comparazione delle condizioni dei coniugi - Necessità - Fattispecie.
L'art. 316-bis, comma 1, c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni in tal senso intese - dei due obbligati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che si era limitata a considerare plausibile l'avvenuto incremento dei guadagni provenienti dall'azienda agricola transitata, in seguito al decesso del padre, in capo all'obbligato e al fratello, senza puntualmente valutare se, conseguentemente a quest'ultimo evento, le condizioni patrimoniali e reddituali del primo fossero variate, onde tenerne conto nella determinazione del contributo di mantenimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5242 del 28/02/2024 (Rv. 670424-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0148