Assegno per il mantenimento dei figli - Riduzione per elargizioni effettuate dal coniuge obbligato per spirito di liberalità – Esclusione - Fattispecie.
L'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato per il mantenimento dei figli non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità al fine di soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, così da essere ricollegabili ad un titolo diverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato, con il quale la corte d'appello aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la modifica dell'assegno dovuto all'ex moglie, in quanto il debito assunto dall'ex marito traeva titolo da un contratto di mutuo stipulato a scopo di liberalità a favore della figlia con lui convivente).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 6111 del 07/03/2024 (Rv. 670475-02)