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Matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - comunione legale tra coniugi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8193 del 26/03/2024 (Rv. 670566-01)

Finalità - Differenze con quella ordinaria - Assenza di quote - Contenuto e limiti - Esclusione di rapporti di comunione con terzi - Scioglimento della comunione - Possibilità di autonoma disposizione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

La comunione legale tra coniugi, in quanto finalizzata alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale, si differenzia da quella ordinaria in quanto costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, sicché, fintantoché è in essere, permane il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con soggetti ad essa estranei, mentre una volta sciolta per una delle cause di cui all'art. 191 c.c., venendo meno le necessità funzionali originarie, ciascuno degli ex coniugi può cedere ad ogni titolo la propria quota, ossia la corrispondente misura dei suoi diritti verso l'altro, senza che si ponga un problema di radicale invalidità dell'atto di trasferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, nel decidere su una domanda di accertamento della quota di proprietà di un bene appartenente ad uno dei due coniugi, poi legalmente separati, aveva erroneamente applicato l'art. 184 c.c. sebbene la comunione legale tra i coniugi fosse già cessata al momento della compravendita).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8193 del 26/03/2024 (Rv. 670566-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0184, Cod_Civ_art_0191