Necessità - Esclusione - Fondamento - Liquidazione comunque effettuata - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Sussistenza - Ragioni.
In tema di convalida dei provvedimenti d'urgenza adottati dalla pubblica autorità ex art. 403 c.c., il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo, avendo natura cautelare e provvisoria ed essendo destinato ad essere assorbito dalla decisione di merito, non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite che, ove erroneamente effettuata, è impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., avendo, limitatamente a tale parte, il carattere della decisorietà e definitività.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8908 del 04/04/2024 (Rv. 671079-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0403, Cod_Proc_Civ_art_091