Potesta' dei genitori - Provvedimenti ex art. 333 c.c. - Condotte di violenza domestica - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 (Rv. 671116-02)
Contenuto - Richiamo all'art. 3 della Convenzione di Istanbul del 2011 - Necessità - Fatti anteriori al d.lgs. n. 149 del 2022 - Scelta delle misure - Rischio di vittimizzazione secondaria - Necessaria valutazione di compatibilità.
Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 (Rv. 671116-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333