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Matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - assistenza morale e materiale e collaborazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13366 del 15/05/2024 (Rv. 671459-01)

Contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio - Proporzionalità - Diritto di ripetizione - Esclusione - Derogabilità mediante accordo contrattuale - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato; il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che, dopo aver erroneamente escluso la vincolatività dell'accordo raggiunto tra i coniugi, anteriormente alla separazione, finalizzato alla suddivisione pro quota diseguale delle spese familiari, aveva dichiarato non ripetibile il pagamento integrale delle stesse da parte del marito).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13366 del 15/05/2024 (Rv. 671459-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0143, Cod_Civ_art_0316_2