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Potesta' dei genitori - Provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. - Competenza del tribunale per i minorenni - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14104 del 21/05/2024 (Rv. 671461-01)

Pendenza di giudizio di separazione o divorzio - Competenza del tribunale ordinario - Vis attractiva - Condizioni - Art. 38 disp.att. c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Disciplina transitoria - Fattispecie.

In tema di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., la nuova formulazione dell'art. 38 disp.att. c.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, nella parte in cui dispone l'attrazione alla competenza del tribunale ordinario non solo quando è già pendente, ma anche quando è successivamente instaurato, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio innanzi al giudice ordinario, si applica solo ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della riforma (22 giugno 2022), poiché la norma transitoria non fa riferimento alla data in cui si verifica la litispendenza, bensì a quella di instaurazione dei procedimenti della cui competenza si discute, operando negli altri casi il generale principio di cui all'art. 5 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale per i minorenni, con riferimento ad un ricorso de potestate depositato in cancelleria in data 21 giugno 2022, sebbene iscritto a ruolo il giorno successivo, ritenendo irrilevanti, ai fini della pendenza della lite, gli ulteriori adempimenti eventualmente compiuti in ritardo dal cancelliere).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14104 del 21/05/2024 (Rv. 671461-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333