Assegno divorzile - Funzione compensativo-perequativa - Contributo fornito ai bisogni della famiglia - Prova del coniuge richiedente - Contenuto - Conseguenze.
In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo- perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 16/09/2024 (Rv. 672401-01)