Ascolto del minore infradodicenne - Condizioni - Capacità di discernimento - Valutazione da parte del giudice - Motivazione del diniego - Necessità - Limiti - Mancanza - Conseguenze.
Nei procedimenti minorili, il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltarlo, se questo sia capace di discernimento, salvo che l'ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo, sicché, ove il minore non abbia compiuto dodici anni e vi sia espressa richiesta di procedere all'incombente, deve valutare se lo stesso sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione deve essere fornita una motivazione, tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio, determinandosi altrimenti la nullità della decisione assunta.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32359 del 13/12/2024 (Rv. 673355-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0336_2