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Filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16280 del 17/06/2025 (Rv. 675216 - 01)

Affidamento condiviso - Deroghe - Motivazione - Necessità - Requisiti - Oggettiva distanza tra i luoghi di residenza dei genitori - Rilevanza - Esclusione.

In tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16280 del 17/06/2025 (Rv. 675216 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_337_03, Cod_Civ_art_337_04