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>>Filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8519 del 01/04/2025 (Rv. 674588-01)

Legittimazione - divieto - legittimazione dei figli premorti - per provvedimento del giudice – condizioni - successioni "mortis causa" - disposizioni generali - Azioni non soggette a prescrizione - Azione giudiziale di riconoscimento di paternità - Ritardo nel proponimento dell'azione - Equivalenza a rinunzia al diritto successorio derivante dall'accertamento dello status - Esclusione - Conseguenze rispetto ai terzi e all'erede apparente.

In presenza di un'azione non soggetta a prescrizione, come l'azione giudiziale per il riconoscimento della paternità, il ritardo nel proponimento dell'azione, di per sé, non equivale a rinunzia al diritto successorio derivante dallo status, poichè non è configurabile l'esistenza di un onere del figlio di attivarsi tempestivamente; in tal caso però il figlio non potrà recuperare l'intero patrimonio ereditario, ma soltanto quei diritti reali che, nelle more dell'accertamento, non siano, da terzi o dall'erede apparente, legittimamente acquistati sui beni del de cuius e quei diritti di credito che non si trovino estinti.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8519 del 01/04/2025 (Rv. 674588-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0269, Cod_Civ_art_0270, Cod_Civ_art_0277