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Matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20132 del 18/07/2025 (Rv. 675467 - 01)

Obblighi - verso l'altro coniuge - Ex coniuge titolare di assegno divorzile - Diritto ad una quota del TFR ex art. 12 bis l. n. 898 del 1970 - Conferimento del TFR in fondo di previdenza complementare - Esclusione - Incidenza sulla quantificazione dell’assegno divorzile - Condizioni.

In tema di divorzio, il disposto dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall'ordinamento, quali sono i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti nel corso del rapporto di lavoro, prima del pensionamento, e anteriormente alla proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell'assegno divorzile.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20132 del 18/07/2025 (Rv. 675467 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120