Separazione - Addebito -Avarizia del coniuge
17/01/2003 Separazione - Addebito -Avarizia del coniuge
Separazione - Addebito - Avarizia del coniuge (Cassazione – Sezione I civile – sentenza 27/5/2002 -17 /01/2003, n. 661)
Svolgimento del processo
Con due distinti ricorsi i coniugi Fxxxxxxxx Maria Grazia e Mxxxxxxxxx Luigi, chiedevano ciascuno la separazione personale, con addebito della stessa all’altro coniuge. La Fxxxxxxxx motivava la sua richiesta di addebito sulla base dell’argomento secondo cui il marito, titolare di due avviati punti di vendita di materiale ottico, la avesse sottoposta, lungo l’arco del matrimonio, a violenze ed angherie varie e le avesse fatto mancare i mezzi di sussistenza, e chiedeva l’assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento di almeno lire 3.000.000 mensili. Il Mxxxxxxxxx giustificava invece la sua richiesta di addebito adducendo che la gelosia della moglie aveva condotto quest’ultima addirittura ad atti di violenza; negava di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza, e addiceva di aver dovuto lasciare l’alloggio coniugale in quanto situato in un quartiere pericoloso.
All’esito della riunione dei due procedimenti e del fallimento del tentativo di conciliazione dell’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti (fissazione, in favore della Fxxxxxxxx, di un assegno di lire 1.300.000 mensili da portarsi a lire 2.300.000 nell’ipotesi in cui la stessa avesse perso l’uso gratuito dell’alloggio coniugale, di proprietà del marito), il tribunale dichiarava la separazione, con addebito della stessa al Mxxxxxxxxx e confermava sostanzialmente il regime dell’assegno in favore della Fxxxxxxxx fissandone l’importo in lire 1.300.000 mensili, lievitabili a lire 2.000.000 in caso di restituzione dell’alloggio al Mxxxxxxxxx.
Proponeva appello il Mxxxxxxxxx chiedendo la attribuzione dell’addebito della separazione alla moglie, l’assegnazione della casa coniugale e la determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento in misura non superiore a lire 500.000 mensili.
Resisteva la Fxxxxxxxx.
La corte di appello, rigettava l’appello, rilevando, quanto all’addebitabilità della separazione, come le deposizioni raccolte nel corso del primo grado di giudizio rendessero in equivoca l’addebitabilità della stessa al Mxxxxxxxxx (vedi la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza, la quale aveva reso necessaria l’organizzazione di vere e proprie collette in favore della moglie; le reiterate affermazioni di non provare nulla per la moglie, culminate poi nell’abbandono dell’alloggio coniugale; la inflazione, alla Fxxxxxxxx, di umiliazioni e violenze morali spinte fino al ferimento dell’amor proprio della stessa, da ritenersi, in realtà, causa scatenante poi delle reazioni violente della medesima). Aggiungeva la corte di appello che la decisione del tribunale meritasse conferma, in quanto frutto di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge, la quale era pervenuta a riconoscere nella condotta riprovevole del Mxxxxxxxxx una incidenza determinate nel verificarsi della crisi coniugale. Quanto poi alla misura dell’assegno mensile di mantenimento, la corte concludeva nel senso che la quantificazione operante dal tribunale si rivelasse adeguata, da un lato, alla totale mancanza di redditi o disponibilità patrimoniali della moglie, e, dall’altro, al livello reddituale del Mxxxxxxxxx, alle cui dichiarazioni fiscali non poteva che affidarsi rilievo meramente indicativo, siccome atti di parte; aggiungeva, fra l’altro, la Corte di non ritenere conseguita la reale prova di un avvenuto rifiuto di un posto di lavoro da parte della Fxxxxxxxx, siccome tale prova risultava essere stata affidata ad una lettera di cui non vi era prova che la Fxxxxxxxx avesse avuto effettiva conoscenza e alla quale avesse opposto un consapevole rifiuto. Quanto, infine, al profilo relativo all’assegnazione della casa coniugale, la Corte di appello di Messina poneva in luce come il tribunale avesse in realtà concepito un meccanismo che contemplava esso stesso la eventualità che il Mxxxxxxxxx realizzasse, a sua sola volontà, il recupero dell’immobile costituente l’alloggio coniugale; e come, in ogni caso, la mancata adozione di un provvedimento formale di assegnazione dell’alloggio al Mxxxxxxxxx rappresentasse anche il frutto espresso delle dichiarate difficoltà del medesimo, per motivi di sicurezza, di utilizzare a fini abitativi l’alloggio in questione.
Ricorre per Cassazione il Mxxxxxxxxx, sulla base di 4 motivi.
Controricorre la Fxxxxxxxx, la quale, nel richiedere – in ogni caso – il rigetto del ricorso, deduce in via preliminare l’irritualità della procura apposta a margine del medesimo.
Motivi della decisione
Preliminare rispetto all’esame dei motivi del ricorso si rende la valutazione dell’eccezione sollevata dalla controricorrente in ordine al dedotto difetto dei requisiti di specialità della procura ad litem rilasciata dal Mxxxxxxxxx a margine del ricorso.
L’eccezione in questione va disattesa, posto che, conformemente al più volte ribadito indirizzo di questa Suprema Corte, va ancora una volta messo in rilievo come, allorché (come nel caso in specie) la procura si renda contestuale rispetto al ricorso, non vi sia spazio al dubbio sia in ordine al configurarsi dei requisiti di "specialità" della stessa, sia in ordine alla riconducibilità, in via presuntiva, dell’avvenuto rilascio della stessa, alla stessa data del ricorso.
Venendo più propriamente invece all’esame dei singoli motivi del ricorso, con il p rimo di essi, il ricorrente, nel dedurre violazione ed erronea applicazione dell’articolo 151 Cc e 143, secondo comma Cc, lamenta come la corte di appello non abbia – a suo dire – della separazione, posto che – sempre a suo dire – essa: a) non avrebbe rettamente valutato i comportamenti posti in essere da essi coniugi; b) avrebbe, più in particolare, sottolineato unicamente le risultanze testimoniali rese dai testi indicati dalla moglie; c) in uno spirito di sostanziale disattenzione e superficialità di giudizio, non avrebbe colto la effettiva realtà dei fatti, in ragione della quale – da un lato – esso Mxxxxxxxxx non aveva fatto mai mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, né aveva abbandonato la casa coniugale, né aveva sottoposto il coniuge ad umiliazioni o violenze morali, e – dall’altro – l’intollerabilità della vita coniugale era stata determinata, in realtà, solo ed esclusivamente dalle intemperanze caratteriali della Fxxxxxxxx, la quale aveva reiteratamente violato i suoi doveri di assistenza morale e di coabitazione.
Il motivo in esame si rende del tutto inammissibile, posto che, al di là dell’apparente (e, non a caso, del tutto generica e non ulteriormente esplicitata) invocazione della avvenuta violazione di norme sostanziali, esso in realtà non si rivela teso ad altro che a sollecitare un inammissibile sindacato di fatto sulle conclusioni di merito tratte dalla Corte di appello di Messina in ordine al profilo dell’addebitabilità della separazione, ed a chiamare questa corte ad una – del tutto preclusa in questa sede – riconsiderazione delle risultanze probatorie, di cui il ricorrente si limita a prospettare una ricostruzione del tutto alternativa rispetto a quella compiuta (e fatta propria) dai giudici di merito con un percorso logico argomentativo il quale si profila, di per sé, immune da vizi logico giuridici e, perciò, più che mai insindacabile in questa sede.
Conclusioni del tutto analoghe impone l’esame del secondo motivo, con il quale il Mxxxxxxxxx, nel dedurre violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 Cc secondo comma, lamenta, invece, l’erronea – a suo dire – determinazione dell’assegno periodico di mantenimento, posto che i giudici della corte di appello: a) non avrebbero preso in effettiva considerazione sia la disponibilità economiche di esso Mxxxxxxxxx, sia le capacità di guadagno della Fxxxxxxxx; b) pur in assenza di qualsiasi reale prova, avrebbero ritenuto la configurabilità di un trascorso alto tenore di vita dei coniugi, rispetto al quale si potrebbero, invece, come del tutto contraddittori i profili relativi all’effettivo e modesto contesto sociale di vita nel quale essi avevano trascorso la loro vita in comune; c) avrebbero – di conseguenza – fissato un assegno di mantenimento del tutto onerosamente inadeguato, ed aggravato, nella sua portata, dalla concomitantemente avvenuta assegnazione della casa coniugale alla Fxxxxxxxx; d) avrebbero, più in particolare, del tutto sopravvalutato le condizioni economiche di esso Mxxxxxxxxx, travisazione superficialmente le caratteristiche, e stravolgendo la stessa portata dei riferimenti da esso Mxxxxxxxxx effettuati, in sede di udienza presidenziale, all’esistenza di un negozio in Messina (da ricondursi in realtà solo per il 21% ad esso Mxxxxxxxxx) e di due depositi siti rispettivamente in Catania e Messina, e) avrebbero vagliato in modo del tutto approssimativo la documentata possibilità di svolgimento di un’attività retribuita da parte della Fxxxxxxxx, trascurando di rilevare la esatta (e del tutto concreta) portata del documento epistolare da esso Mxxxxxxxxx prodotto.
Ed infatti anche in relazione ad un tal motivo va posto in luce come, al di là dell’apparente invocazione della avvenuta violazione dell’articolo 156 Cc, il ricorrente non faccia nella sostanza altro – proprio alla luce dell’effettivo contenuto dato alle sue doglianze – che sollecitare un – inammissibile in questa sede – sindacato di fatto sulle concrete valutazioni di merito compiute dalla corte di appello nella considerazione dei presupposti per la fissazione e la determinazione dell’assegno a favore della moglie.
Sottolineato, più in particolare, come lo stesso ricorrente non si conduca – d’altronde – neppure a dedurre, sul punto, l’omesso esame di documenti o di prove concernenti punti decisivi, né a dedurre il difetto di motivazione, va posto in rilievo come il ricorrente non faccia altro che inammissibilmente contrapporre, alle conclusioni tratte dalla corte di appello, una sua personale ricostruzione del complesso delle emergenze documentali ed istruttorie, del tutto opposta e diversa, la quale non può trovare alcun ingresso in questa sede di legittimità.
Quanto poi al terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce, invece, in relazione al regime della casa coniugale disegnato dalla sentenza della Corte di appello di Messina, le – a suo dire – avvenute violazione e falsa applicazione dell’articolo 155 quarto comma Cc, va posta preliminarmente in luce una innegabile componente di ambiguità che caratterizza l’articolazione stessa del (peraltro quanto mai conciso) motivo in questione, laddove si rende, ad esempio, del tutto arduo definire se oggetto di doglianza si renda, in esso, la mancata adozione di un provvedimento formale di assegnazione dell’alloggio coniugale ad esso Mxxxxxxxxx, o non piuttosto la (in qualche modo, da esso Mxxxxxxxxx ritentua) avvenuta assegnazione dello stesso alla Fxxxxxxxx.
Orbene, premesso come il motivo si renderebbe del tutto inammissibile ove dovesse eventualmente ritenersi fondato davvero su di una tale ultima prospettazione (risulta, infatti, del tutto estranea ai contenuti della impugnata sentenza qualsivoglia statuizione di assegnazione della casa coniugale in favore della Fxxxxxxxx, essendosi, in realtà, limitata la corte messinese a confermare quello che rappresentava null’altro che un duplice regime di contribuzione economica in favore della donna individuato già dal tribunale in ragione della prosecuzione – o meno – dell’uso meramente fattuale dell’alloggio coniugale da parte della stessa), va posta in luce la totale infondatezza del motivo, ove esso debba intendersi teso a censurare – invece – l’omessa adozione, da parte della corte di appello messinese, di un formale provvedimento di assegnazione dell’alloggio coniugale in favore di esso Mxxxxxxxxx.
Ed infatti, sul punto va ribadito ancora una volta il più volte affermato principio in virtù del quale, nell’ipotesi in cui l’alloggio coniugale appartenga in proprietà ad uno solo dei due coniugi e, per l’assenza di figli minori affidati all’altro coniuge o comunque con lo stesso conviventi (se maggiorenni ed economicamente non autosufficienti), non vi siano pronunce da assumere in ordine al loro affido e/o mantenimento, il titolo di proprietà vantato dal coniuge, se preclude ogni eventuale assegnazione dell’alloggio all’altro coniuge, rende altresì ridondante e superflua ogni e qualsivoglia pronuncia di assegnazione dell’alloggio medesimo in favore del coniuge proprietario.
Del tutto inammissibile ed in esaminabile si rende infine il quarto motivo del ricorso, con il quale il Mxxxxxxxxx lamenta, del tutto genericamente, l’eccessività delle spese processuali liquidate dalla corte di appello e ne chiede pertanto la riduzione.
Assorbente si rende infatti la considerazione per la quale, in sede di legittimità, la censura in tema di eccessività delle spese processuali liquidate dai giudici di merito si renda del tutto inammissibile ove (come nella specie) non si traduca nella deduzione di una specifica e precisa violazione dei limiti tariffari.
Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del Mxxxxxxxxx alla refusione delle spese di questa fase di giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di questa fase del giudizio in favore della Fxxxxxxxx, che liquida in euro 1.500,00 per onorari oltre a euro 67,14 per spese.