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Diritto civile -Assegno divorzio - Modalita' di determinazione nella ipotesi di convivenza more uxorio del coniuge separato

Diritto civile -Assegno divorzio - Modalita' di determinazione nella ipotesi di convivenza more uxorio del coniuge separato

Diritto civile - Assegno divorzio - Modalita' di determinazione nella ipotesi di convivenza more uxorio del coniuge separato(Cassazione Sentenza Sezione I Civile n. 13060 del 9 settembre 2002)

Corte Suprema di Cassazione - Giurisprudenza Civile e Penale- Sentenza n. 13060 del 9 settembre 2002
(Sezione Prima Civile - Presidente A. Grieco - Relatore G.V.A. Magno)

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 2.9.1993 il tribunale di Lucca, adito da E. A., dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 16.1.1966 dalla predetta con R. T., affidò la figlia minorenne (omissis) alla madre, stabilendo le modalità di visita da parte del padre, determinò in Lire 700.000 mensili la misura dell'assegno di divorzio ed in Lire 900.000 quello di mantenimento della minore, entrambi rivalutabili.
Sull'appello proposto dall'A. e sull'appello incidentale del T. avverso detta sentenza, la corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata in data 11.12.1995, rideterminò l'assegno di divorzio posto a carico dell'appellante incidentale, portandolo Lire 3.000.000 mensili; confermò, nel resto, la sentenza appellata.
Propose ricorso per cassazione il T., cui resistette la A. con controricorso e proponendo, a sua volta, ricorso incidentale ed un ricorso autonomo, fondati sullo stesso motivo.
Con sentenza n.11095 del 5.11.1998, questa corte, in
accoglimento parziale del ricorso principale ed in accoglimento del ricorso della A., dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa ad altra sezione della corte d'appello di Firenze, stabilendo che l'indagine doveva essere prioritariamente indirizzata ad accertare il tenore di vita dei coniugi, sul presupposto di diritto dell'indefettibile subordinazione dell'assegno di divorzio al fatto che, per mancanza di mezzi adeguati o per l'impossibilità, dovuta a ragioni oggettive, di procurarseli, il coniuge richiedente subisca un deterioramento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o corrispondente ad aspettative ragionevolmente e legittimamente maturate in costanza di matrimonio.
Il giudice di rinvio, davanti al quale le parti avevano riassunto la causa, con sentenza depositata il 2.11.1999, escluse il diritto del T. a vedere e tenere con sé la minorenne (omissis)  contro la volontà della stessa; confermò la misura dell'assegno di divorzio, come stabilita originariamente dal tribunale di Lucca, in Lire 700.000 mensili; e condannò la A. a restituire al T. le maggiori somme eventualmente percepite a tale titolo; liquidò le spese dell'intero giudizio e le pose per due terzi a carico del T.,
dichiarando compensato tra le parti l'ulteriore terzo.
E. A. propone ricorso per cassazione i avverso tale sentenza, fondato su cinque motivi di gravame ed illustrato con successiva memoria. Resiste R. T. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo mezzo di gravame, E. A. censura la sentenza pronunziata dalla corte di Firenze in sede di rinvio, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, successivamente modificato dalle leggi 1 agosto 1978, n. 436, e 6 marzo 1987, n. 74, e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Deduce, in merito, che la corte fiorentina, dopo avere i giustamente affermato il diritto di essa A. a percepire l'assegno di divorzio - non essendo ella in grado coi propri mezzi, assolutamente inadeguati rispetto a quelli notevolmente elevati dell'ex coniuge, di mantenere un tenore di vita equiparabile a quello goduto in costanza di matrimonio -, finisce per contenere la misura dell'assegno in Lire 700.000 mensili, evidentemente troppo esigua e, quindi, inidonea a garantire lo scopo.
Occorre precisare, innanzitutto, che la sentenza 5.11.1998 di questa corte, citata nella parte narrativa - premesso che l'attribuzione dell'assegno di divorzio dipende indefettibilmente dal positivo deterioramento del tenore di vita del richiedente, causato dalla mancanza di mezzi adeguati o dall'oggettiva impossibilità di procurarseli, rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio ovvero a quello ragionevolmente e legittimamente sperabile in base alle aspettative maturate in costanza di matrimonio - fissava il principio per cui indagine prioritaria, al fine di stabilire la misura di detto assegno "doveva essere quella diretta ad accertare il tenore di vita dei coniugi, inteso nel senso sopra precisato, da assumere come parametro di riferimento ai fini dell'attribuzione dell'assegno". Accertamento, questo, che era mancato nella prima sentenza della corte d'appello di Firenze, la quale si era limitata "a prendere in esame i redditi professionali attuali del T. e quelli derivanti dalle sue proprietà immobiliari ed a confrontare la sua posizione economica con quella della A.".
Al fine di giudicare sulla fondatezza di questo motivo di gravame, bisogna quindi verificare se la sentenza, impugnata ha fatto buon governo della disposizione contenuta nell'articolo 5, sesto comma, della legge n.898/1970, come interpretata da questo supremo collegio, con la sentenza citata, nel fissare il principio di diritto cui il giudice del rinvio doveva uniformarsi.
Orbene, la corte fiorentina, avendo stabilito che la separazione effettiva dei coniugi si era verificata tra il la fine del 1982 e l'inizio del 1983, ha accertato documentalmente che, a quell'epoca, il tenore di vita della famiglia era quello corrispondente ad un reddito a molto elevato, che sarebbe divenuto ancor più elevato secondo ragionevoli e legittime aspettative d'incremento del reddito stesso.
Le condizioni economiche della A., verificate in base agli atti, risultano invece assolutamente non comparabili a quelle dell'ex coniuge, sicché non le consentono di mantenere un simile tenore di vita. Da questa argomentazione, fondata sull'apprezzamento di elementi probatori di fatto, non suscettibile di riesame in questa sede, ed ineccepibile sul piano logico-giuridico - ragion per cui non è dato ravvisare la denunziata violazione o falsa applicazione di legge - la corte di merito fa giustamente derivare il diritto della A. ad ottenere l'assegno di divorzio.
Altro e separato giudizio è quello basato sugli indizi che servono a determinare la misura dell'assegno di divorzio; ragion per cui le argomentazioni usate per stabilire la sussistenza del diritto non svolgono diretta influenza su quelle utilizzate successivamente per fissarne la misura; né possono essere poste in contrapposizione con queste, per arguirne contraddittorietà ed omissioni nella motivazione.
Infatti la corte di merito, dopo avere accertato la sussistenza, alla stregua delle predette considerazioni, del diritto della A. a percepire l'assegno di mantenimento, argomenta, "quanto all'entità di tale assegno", utilizzando i criteri di cui al comma sesto dell'articolo 5, legge n.898/1970, e precisamente: la durata della convivenza coniugale, la nascita di tre figli dal matrimonio, l'addebito della responsabilità della separazione, il contributo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio familiare, riflessi sulla condizione economica della A. derivanti dalla sua lunga convivenza con persona diversa dal marito.
Le valutazioni di fatto e le conclusioni cui giunge, con ragionamento esente da vizi, il giudice di merito in ordine all'applicazione di detti criteri alla fattispecie concreta sfuggono anch'esse, ovviamente, alla possibilità di riesame in sede di legittimità. Né corrisponde alla realtà che la corte fiorentina si sia limitata a riprodurre in sentenza una "semplice elencazione" dei criteri di legge, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, in quanto ciascuno dei criteri elencati è stato, sia pur succintamente, valutato e pesato.
Così, in particolare, la durata del matrimonio è stata determinata in sedici anni e, a fronte di questa, è stato considerato che la convivenza extra-coniugale ha ormai avuto una durata uguale a quella del matrimonio ossia devesi ritenere talmente stabile che, pur non escludendo - secondo la corte del merito - il diritto dell'A. all'assegno, influisce comunque sulla relativa entità (e ciò, in conformità a costante giurisprudenza di questo supremo collegio: cfr. Cass. I, nn.3720/1993, 4761/1993, 5024/1997 - citata dal giudice a quo -, 3503/1998); quanto all'addebito nella separazione ed all'entità del contributo dato dalla ricorrente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio familiare - contributi che, secondo la corte di merito, non risultano di particolare entità - si rimanda alle argomentazioni che saranno svolte in ordine al secondo motivo, essendo qui sufficiente riaffermare che l'elencazione dei criteri non è pura e semplice, essendo accompagnata da elementi di concreta valutazione.
Ne consegue l'inammissibilità e l'infondatezza di questo motivo di gravame.
Col secondo mezzo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, sesto comma, della legge n.898/1970 come successivamente modificata, in relazione al criterio della "durata del matrimonio" quale interpretato dalla corte di cassazione in relazione agli articoli 9, terzo comma, e 12bis, secondo comma, della stessa legge; e, inoltre, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La ricorrente in proposito deduce, sotto un primo profilo, che la corte di merito ha erroneamente considerato, tra i fattori determinanti la riduzione dell'assegno, l'addebito della separazione alla moglie, laddove risulterebbe provato, mediante documento scritto, l'accordo esistente tra i coniugi per far ricadere la colpa della separazione sulla A. al solo fine di escluderla dai diritti di successione nei confronti dell'ex marito; documento idoneo a fornire la prova di un fatto decisivo, regolarmente prodotto in giudizio e non esaminato dal giudice dell'appello.
Sotto un secondo profilo, la sentenza impugnata è sottoposta a censura per avere dato eccessivo peso, nel determinare la misura dell'assegno, all'eventuale colpa della A., a fronte di un matrimonio durato ben ventisette anni - considerando che esso deve ritenersi terminato non alla data di cessazione della convivenza, bensì a quella della pronunzia di cessazione degli effetti civili, alla stregua degli stessi criteri interpretativi usati da questa suprema corte in relazione agli articoli 9, terzo comma, e 12bis, secondo comma, della legge n.898/1970 - o, comunque, di lunga durata, da cui erano anche nati tre figli.
Sotto un terzo profilo, la ricorrente critica la sentenza d'appello, per avere ritenuto non sufficienti a costituire particolare contributo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio familiare, gli aiuti economici forniti dai suoi genitori agli inizi della vita coniugale; e, specialmente, per non avere ammesso gli specifici capitoli di prova, per interrogatorio e testi letteralmente riprodotti nel ricorso.
Il motivo è infondato sotto il primo profilo poiché - considerato che l'addebito della separazione alla A. è stato definitivamente attribuito in sede giudiziale (come esplicitamente annota la sentenza impugnata, a pagina 4), che trattasi peraltro di materia in cui diritti e doveri sono indisponibili (Cass. n. 5762/1997) e che la situazione di convivenza more uxorio si è protratta per tanti anni da doversi ritenere ormai "pacificamente del tutto consolidata" (pagina 8 della sentenza impugnata) - l'esame, da parte della corte d'appello, della dichiarazione con cui il T. assume che "la separazione personale ....sarà pronunziata dal Tribunale di Lucca con addebito di responsabilità a costei (alla moglie, n.d.r.) .... solo sulla base di una confessione generica da essa rilasciata al fine di perdere i diritti successori nei miei confronti", non costituiva elemento decisivo, tale da condurre cioè, se specificamente esaminato, ad una diversa decisione sulla misura dell'assegno. E ciò, sia perché non rilevano, in generale, i motivi per cui una parte s'induce a fare confessione di un fatto peraltro "pacifico" sia perché il comma sesto dell'articolo 5 in esame, nell'indicare le "ragioni della decisione" fra gli elementi determinanti la misura dell'assegno, postula una valutazione non attinente alle sole cause determinanti la separazione, bensì estesa all'intero arco della vita coniugale ed anche al comportamento successivo dei coniugi, in quanto abbia costituito - come, appunto, la lunga ed ormai consolidata convivenza more uxorio - obiettivo impedimento al ripristino del consorzio coniugale (Cass. nn.11978/1992, 15055/2000).
Anche sotto il secondo profilo questo mezzo di gravame è infondato, perché una convivenza di tipo coniugale di lunghissima durata, pari ormai a quella stessa del matrimonio, è considerata giustamente di elevato peso, al fine della limitazione dell'assegno di divorzio, non solo per la ragione appena detta, relativa all'obiettivo impedimento che ne deriva per il ripristino del consorzio familiare, ma anche perché - come ha esattamente rilevato la corte del merito - non può non avere riflessi sull'effettiva condizione economica della richiedente (cfr. Cass. nn.3720/1993, 5024/1997), pur non giungendo all'esclusione totale del diritto all'assegno, che si verifica soltanto in caso di passaggio a nuove nozze (articolo 5 cit., comma decimo).
Nei limiti di questo specifico punto in discussione, considerate le caratteristiche assunte dalla convivenza, non riveste alcuna importanza stabilire se la durata del matrimonio debba calcolarsi con riferimento alla data della sentenza che ne dichiarò cessati gli effetti civili ovvero alla data di effettiva interruzione della convivenza coniugale, poiché le conseguenze, in termini di determinazione della misura dell'assegno, non muterebbero.
Infine, per quanto riguarda il terzo profilo, la corte fiorentina sostiene che nessuna rilevanza può riconoscersi - al fine della determinazione, dell'assegno di divorzio - agli
eventuali aiuti economici prestati ai coniugi, agli inizi della vita coniugale, dai genitori della A.; ed ha conseguentemente escluso la prova per testi dedotta in argomento.
Ritiene il collegio, innanzitutto sulla scorta del dato testuale, che, fra gli altri criteri normativi utilizzabili per determinare la misura dell'assegno di divorzio, quello ora in esame esiga la diretta provenienza del contributo - personale o economico - da uno dei coniugi: ciò è reso evidente dall'espressione "dato da ciascuno", la quale elide la rilevanza dei contributi, personali od economici, eventualmente offerti da terzi, estranei alla diade coniugale.
Allo stesso risultato interpretativo conduce l'analisi dell'intuibile ratio legis, in quanto il contributo di estranei al nucleo familiare - pur rappresentato, come sostiene la ricorrente nel caso di specie, da consistenti aiuti economici prestati dai suoi genitori, agli inizi della vita familiare, per consentire al marito l'accesso alla professione di notaio, dalla quale avrebbe poi tratto sempre crescenti soddisfazioni economiche - non può essere posto sullo stesso piano del contributo fornito direttamente da uno dei coniugi, sia per l'aspetto di liberalità che lo distingue da quest'ultimo (che invece è doveroso, ai sensi dell'articolo 143, terzo comma, c.c.); sia perché, quindi, non sarebbe ragionevole e conforme a giustizia, attraverso l'aumento dell'assegno di divorzio, tradurre in effetti vantaggiosi per un solo membro del consorzio familiare (per giunta ritenuto responsabile della rottura di esso), l'incremento del patrimonio familiare favorito dall'intervento liberale di terzi; intervento che, d'altra parte, è stato già implicitamente considerato - nella misura in cui abbia effettivamente concorso a determinare un tenore di vita elevato della famiglia - nel giudizio tendente a stabilire la sussistenza di un apprezzabile divario fra detto tenore di vita e quello attuale del coniuge richiedente, quale presupposto indefettibile - per l'attribuzione dell'assegno.
Occorre infine considerare che, in materia parzialmente analoga, questo supremo collegio ha ritenuto (Cass.
nn.7211/1990, 4617/1998) che l'aiuto economico offerto da parenti al coniuge divorziato, in quanto determinato da
atteggiamenti contingenti di generosità e solidarietà, non fa venir meno né attenua l'obbligo primario, posto a carico dell'altro coniuge, di pagare l'assegno. Gli aiuti economici forniti da terzi in costanza di matrimonio, distinti dagli stessi caratteri di liberalità ed inesigibilità, ugualmente non possono tradursi in vantaggio esclusivo di uno dei coniugi, stante la natura esclusivamente assistenziale - non risarcitoria o compensativa (Cass.nn.12681/1992, 3049/1994) - dell'assegno di divorzio.
Il motivo di gravame va dunque interamente rigettato, anche sotto quest'ultimo profilo, avendo correttamente la corte
fiorentina escluso la rilevanza dell'argomento e dei mezzi probatori dedotti relativamente ad esso.
In virtù di questa stessa argomentazione, essendo stato ritenuto logicamente e giuridicamente corretto il procedimento
di determinazione dell'assegno in Lire 700.000 mensili, devesi logicamente rigettare anche il quinto motivo, che si riferisce
alla richiesta - ritenuta, peraltro inaccoglibile dalla corte d'appello, per la mancanza di gravame devolutivo sul punto -
di elevare l'importo di detto assegno oltre il limite fissato precedentemente in Lire 3.000.000.
Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dei principi che regolano l'irripetibilità delle somme erogate per
il mantenimento. Si censura, quindi, la sentenza del giudice di rinvio per avere ritenuto non applicabile all'assegno di
divorzio, in caso di cassazione della sentenza che ne determinava l'ammontare, il principio dell'irripetibilità delle somme percepite in eccesso, applicabile invece all'assegno di mantenimento riscosso dal coniuge separato.
La censura è fondata, entro i limiti di seguito esposti.Secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questa corte, formatosi in materia di separazione personale dei coniugi e di assegno di mantenimento, gli effetti della decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non includono la ripetibilità delle (maggiori) somme corrisposte a tale titolo sino al formarsi del giudicato (Cass., nn.9728/1991, 3415/1994, 4198/1998, 11029/1999).
Lo stesso principio non si è ritenuto di poter applicare in relazione a somme percepite in eccesso a titolo di assegno di divorzio (Cass. n.5129/1987, richiamata dal giudice d'appello, ma precedente al formarsi della giurisprudenza - S.U.11490 e 11492/1990 - sulla natura "assistenziale" dell'assegno di divorzio).
In effetti, i requisiti normativi per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento - mancanza di colpa nella separazione e di adeguati redditi propri (articolo 156 c.c.) - differiscono parzialmente da quelli relativi all'assegno di divorzio (articolo 5, sesto comma, legge, n.898/1970, modif. dall'articolo 10, legge n.74/1987).
La natura dell'assegno di divorzio, in particolare, non ha necessariamente attinenza al "mantenimento" ovvero alla sovvenzione di carattere alimentare, giacché - in conformità a costante e consolidata giurisprudenza (Cass S.U. nn.11490 e 11492/1990, cit., e, fra le molte altre, Cass. nn.3019/1992, 5986/1997, 317/1998, 4809/1998, 6660/2001) - l'inadeguatezza dei mezzi economici (di origine lavorativa o patrimoniale), stabilita dà detta norma come condizione indefettibile per l'attribuzione dell'assegno, non postula necessariamente lo stato di bisogno, ma rileva al solo fine della conservazione di un tenore di vita possibilmente simile a quello goduto in costanza di matrimonio, in ipotesi, anche molto elevato.
Per conseguenza, l'assegno di divorzio, attribuito allo scopo di evitare l'apprezzabile deterioramento delle precedenti
condizioni di vita, pur essendo di natura eminentemente assistenziale, non necessariamente e non sempre soddisfa mere
esigenze di mantenimento o di carattere alimentare.
Questa funzione, d'altronde, non può essere aprioristicamente e genericamente esclusa in ogni caso, perché il tenore di vita
durante il periodo matrimoniale potrebbe non essere stato molto alto (e g quello successivo essere ancora peggiore) o perché il gioco dei fattori di delimitazione dell'assegno, previsti pure dal citato articolo 5, potrebbe averlo ridotto ad una somma molto modesta, prossima ai livelli alimentari.
In casi consimili - cioè quando, si ripete, l'entità dell'assegno di divorzio sia molto modesta, bastevole a soddisfare solo esigenze di carattere alimentare - non sussistono differenze giuridicamente apprezzabili tra questo e l'assegno di mantenimento, tali da giustificare l'irripetibilità delle (maggiori) somme percepite, a titolo di assegno di divorzio, rispetto a quelle definitivamente assegnate. E ciò per gli stessi motivi, indicati nella giurisprudenza citata, riconducibili anche al fatta che le somme, se obiettivamente esigue, si presumono consumate per il sostentamento del beneficiario, non avendo costui avuto la possibilità di accantonarne una parte per l'eventuale restituzione.
Nella fattispecie in esame, ritiene il collegio che le somme eventualmente percepite in eccesso dalla A., rispetto all'ammontare dell'assegno definitivamente stabilito dalla corte fiorentina (Lire 700.000 mensili), non superino il limite sopra indicato e che, quindi, non sia conforme a giustizia ritenerle ripetibili.
Poiché non si ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione, sul punto, della sentenza impugnata consegue la decisione nel merito, ai sensi dell'articolo 384, primo comma, c.p.c., e quindi il rigetto della domanda di restituzione proposta da R. P. T..
Il quarto mezzo di gravame, con cui si denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, comma decimo, della legge n.898/1970, modificato dalla legge n.74/1987, nonché omessa o insufficiente motivazione in ordine alla data di decorrenza dell'assegno di divorzio, è infondato.
La corte fiorentina, infatti, ha indicato (ad abundantiam, cfr. Cass. n.6049/1993) le ragioni del mancato esercizio del potere discrezionale di far risalire detta decorrenza alla data della domanda, assumendo di non ravvisarne giusti motivi, peraltro neppure segnalati dalla A..
In conclusione, debbono essere rigettati tutti i motivi di ricorso, salvo il terzo; rispetto al quale la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa decisa nel merito, come in dispositivo.
Sussistono sufficienti ragioni per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione
Rigetta il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso. Accoglie il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunziando nel merito, rigetta la domanda di restituzione proposta da R. P. T..
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.